Residenza La Seconda Gioventù
Comunità alloggio per anziani
La Comunità Alloggio “ La Seconda Gioventu’ “ ha lo scopo di portare un contributo al problema socio assistenziale delle persone anziane dando loro una possibilità di vita comunitaria familiare.
La
persona anziana, dopo anni di lavoro e sacrifici, avendo acquisito nei confronti
della società e della famiglia innumerevoli benemerenze, ha tutti i diritti ad
una vita serena, tranquilla, decorosa.
La persona anziana nel massimo rispetto della propria personalità e della
propria libertà, lasciando per cause diverse, l’ambiente familiare deve trovare
nella comunità una maggiore protezione e sicurezza sia materiale sia morale.
La direzione della Comunità Alloggio La Seconda Gioventu’ per meglio realizzare ciò ha formulato questo regolamento.
REGOLAMENTO
Pratiche Ingresso
ART . 1
La Comunità Alloggio La Seconda Gioventu’ da ospitalità a persone d’ambo i sessi e a coniugi in età pensionabile e solo se autosufficienti o parzialmente autosufficienti.
ART . 2
Per essere ospitati è necessario inoltrare domanda alla Direzione e firmare, per presa di conoscenza ed integrale accettazione, il regolamento.
ART . 3
La Direzione, esaminata la domanda – non appena si presenti la possibilità di accettazione – ( compatibilmente con la capienza della Casa) invita la persona interessata (o alla coppia di coniugi richiedenti) a prendere visione della casa di riposo che sarà loro messa a disposizione. A parità di data nella presentazione di diverse domande – è lasciata alla direzione della Casa – la facoltà di scelta tra più richiedenti.
ART . 4
Il richiedente, se la sistemazione è di suo gradimento, dovrà procurarsi un certificato medico ed esibire il referto schermografico. Se dall’esame dei documenti risulterà che il richiedente è in condizioni fisiche e psichiche tali da poter convivere in una comunità, egli sarà invitato a fornire alla Direzione i dati necessari per la compilazione della scheda anagrafica e verrà accolto.
ART . 5
L’Ospite, all’atto dell’ingresso, dovrà disporre di un corredo personale sufficiente e decoroso.
ART . 6
I familiari sono tenuti a rispettare l’orario delle visite osservando i seguenti orari: mattina 10-12 pomeriggio 17-19
ART . 7
L’ospite è tenuto a risarcire all’Amministrazione i danni arrecati per propria incuria o trascuratezza.
ART . 8
E’ fatto divieto di ospitare nel proprio alloggio, anche per un periodo breve, persone estranee, qualunque sia il legame di parentela e di amicizia con l’Ospite.
ART . 9
La
Direzione potrà disporre della stanza occupata dall’ospite, di pieno diritto e
senza che siano necessarie formalità giudiziarie quando:l’Ospite ha regolarmente
disdetto la permanenza presso la casa di riposo;
dopo 15 giorni da suo decesso;
quando l’Ospite ha lasciato la comunita’ da più di 30 giorni senza averne data
comunicazione e giustificatala sua assenza;
quando l’Ospite, per due mensilità successive, non abbia pagato la retta
concordata. Questa condizione deve considerarsi “clausola risolutiva espressa”
dall’instaurato rapporto.
ART . 10
L’Ospite è tenuto a versare la retta mensile anticipatamente ed a saldare le spese extra addebitate.
ART . 11
La retta iniziale sarà modificata ad ogni variazione del costo della vita di gestione .
ART . 12
La retta da diritto a godere del vitto , dell’alloggio, del bucato e di tutti i servizi generali e collettivi predisposti dalla Direzione .
· Assistenza Malattie
ART . 13
Ogni ospite conserva il diritto di scegliere il proprio medico di fiducia e di usufruire dell’assistenza malattia di tipo domiciliare.
ART . 14
In caso di malattia in forma lieve e a breve decorso, l’Ospite riceverà le cure appropriate nella propria stanza. In caso di improvviso aggravamento di malattia dell’ospite, i parenti indicati nella scheda di domanda saranno tenuti alla dovuta e necessaria assistenza.
ART . 15
Qualora, a giudizio del medico, la malattia richiedesse assistenza ospedaliera, la direzione avviserà con sollecitudine i familiari affinchè provvedano in merito. Ove venisse meno l’interessamento di questi, sarà la Direzione stessa a prenderne l’iniziativa. In questo caso le spese relative sono a carico dell’interessato .
· Orari
ART . 16
L’ospite gode della massima liberta’,nel rispetto pero’ dei precetti della legge morale e delle norme della civile convivenza.Egli puo’ entrare,uscire e ricevere visite dovra’ evitare soltanto di recere disturbo agli altri ospiti.
· Servizi Vari
ART . 17
Il servizio telefonico è centralizzato; non sono ammesse installazioni individuali.
ART . 18
L’Ospite che usa l’apparecchio audiovisivo personale, dovrà tenere conto di quanto previsto all’art. 16 per quanto concerne il silenzio.
· Rapporti con il Personale
ART . 19
L’Ospite:
a)
non può pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal normale
programma di servizio e non deve fare pressioni sul personale stesso con
mance ed omaggi;
b)
deve instaurare con il personale un rapporto di reciproca comprensione e di
reciproco rispetto nel modo di parlare e di trattare;
c) nel caso in cui avesse da fare delle richieste straordinarie o da segnalare inadempienze nel servizio si può rivolgere alla Direzione.Norme di Interesse Generale
ART . 20
L’Ospite dovrà adeguarsi alle decisioni della Direzione nell’interesse generale della comunità.
ART . 21
All’Ospite è proibito :
1)
installare davanti alle finestre qualsiasi tenda di un modello non autorizzato
dalla Direzione.
2)
Utilizzare ferri da stiro, fornelli a spirito o a gas nonché altri apparecchi
che
siano pericolosi o che possano disturbare gli altri ospiti;
3)
Gettare immondizie, rifiuti ed acqua dalle finestre, nel giardino o nel cortile;
4)
Vuotare nel water , bidè o lavabo qualsiasi materia grassa o di altra natura,
tale da otturare o nuocere al buon stato delle condutture;
5)
Fumare nei locali dove è vietato;
6)
Uscire di stanza con abbigliamento trasandato.
ART . 22
L’Ospite deve evitare con il massimo impegno tutto ciò che può recare disturbo ai vicini di stanza come sbattere la porta, sollevare rumorosamente tapparelle, trascinare le sedie, battere i tacchi.
ART . 23
È rigorosamente vietato asportare dalla sala da pranzo stoviglie, posate ed ogni altra cosa che costituisce il corredo della sala stessa.
ART . 24
La Direzione non assume responsabilità alcuna per i valori conservati nelle stanze degli ospiti; declina ogni responsabilità per danni che possano derivare, senza sua colpa, agli ospiti od alle loro cose.
Dimissioni ed Allontanamento Dell’Ospite
ART . 25
L’Ospite può recedere dalla convenzione stipulata con il preavviso di 15 giorni.
ART . 26
La Direzione può allontanare l’Ospite dopo il secondo ammonimento e col preavviso di 15 giorni qualora questi :
a)
tenga una cattiva condotta morale;
b)
sia di grave disturbo agli altri ospiti;
c)
sia moroso nel pagamento della retta ;